Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal Titolo V parte IV "Bonifiche di siti contaminati" del D.Lgs. n. 152/06 ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica (art. 250 D.Lgs. 152/06).
Gli interventi eseguiti d'ufficio dalle autorità competenti di cui sopra, costituiscono oneri reali sui siti contaminati.
Detti oneri vengono iscritti a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e devono essere indicati nel certificato di destinazione urbanistica (art. 253, comma 1 D.Lgs.n.152/06).