Per tutti gli interventi finanziati, in tutto o parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101, e per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR), è stabilito l’obbligo di “valutazione di conformità al principio “Do No Significant Harm (DNSH)” in riferimento all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, a prescindere dal fatto che gli stessi siano da sottoporre a procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS).
La finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/ programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (principio “Do Not Significant Harm” (DNSH)) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”).
Nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “Principi guida per la valutazione DNSH” della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di ≪non arrecare un danno significativo≫, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, occorre tener conto degli effetti diretti e gli effetti indiretti primari dell’intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti, durante il loro intero ciclo di vita.
La Valutazione DNSH dovrà essere elaborata oltre che sulla base della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), anche con riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico di cui al Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21 e Regolamento Delegato UE 2023/2486 del 21/11/2023.
I criteri per la verifica del Principio DNSH possono utilmente essere dedotti anche dalla “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE”, aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Oltre a quanto sopra riportato, per la valutazione del principio DNSH, fare riferimento anche:
- alle schede di autovalutazione della Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021
Indicazioni specifiche per la redazione della Valutazione per il principio DNSH si possono desumere consultando inoltre i seguenti siti:
Per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR) il proponente e/o l’Autorità procedente dovrà inoltre attenersi alla Nota del 7 dicembre 2021, del Dip. Per le Politiche di coesione e del Mi.T.E., “Attuazione del Principio orizzontale DNSH (“Do no significant harm principle”) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027”.
Nel caso in cui la proposta sia da sottoporre alle procedure di VIA o di VAS, la Valutazione del principio DNSH sarà ricompresa all’interno della documentazione necessaria per espletare le relative procedure di Valutazione ambientale, come indicato al seguente link https://www.regione.umbria.it/linee-guida-relative-ai-procedimenti-di-vas nel caso il piani e programmi sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, e al seguente link: https://www.regione.umbria.it/linee-guida-relative-ai-procedimenti-di-via nel caso di progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA o a PAUR.
Lo schema tipo di valutazione del principio DNSH, predisposto dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, è reso disponibile al seguente link: Schema tipo Valutazione del principio DNSH (rev. del 08/01/2024)
Il Servizio regionale ha, inoltre, predisposto uno schema tipo di valutazione del principio DNSH specifico per la seguente tipologia progettuale:
- "Costruzione di nuovo edificio" (disponibile al seguente link: Schema tipo Valutazione del principio DNSH - costruzione di nuovo edificio (rev. del 08/01/2024)