Obbligo di bonifica
Ai sensi dell' articolo 242, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006;

 

 

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell' inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 (del d.lgs. n. 152/2006).

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

 

Il responsabile dell' inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un' indagine preliminare sui parametri oggetto dell' inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

L' autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell' autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.

Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

 

Il mancato adempimento delle azioni di cui sopra è sanzionato penalmente ai sensi dell'art.257, comma 1 e 2, sempre del D.Lgs. 152/06.

 

L'art. 245 del D.Lgs. 152/206 stabilisce gli obblighi a carico dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione prevedendo che "il proprietario o il gestore dell' area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione", sarà poi compito della Provincia, sentito il Comune, ad indentificare il soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica, ferma restando per il proprietario o ad altro soggetto interessato "la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari".


Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica
Dirigente Sandro Costantini
Palazzo Broletto - Via M. Angeloni, 61 – Perugia
Tel. 075 5046485
Sezione Aree inquinate e siti da bonificare, danno ambientale ed educazione ambientale (TR)
Responsabile ad interim Michele Cenci
Palazzo De Santis - Via Plinio Il Giovane, 21 Terni
Tel. 075 5065918