Il Decreto Ministeriale 10 Agosto 2012, n. 161, stabilisce le condizioni per le quali i "materiali da scavo", come definiti nello stesso Decreto, possano essere assoggettati alla disciplina relativa ai sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 anziché a quella dei rifiuti. Con tale decreto, è stato altresì abrogato l'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, è cessata la validità del regolamento approvato dalla Regione Umbria con DGR 1064/2009 che trovava fondamento su tale articolo.
Il rispetto delle condizioni definite dal DM 161/2012, viene attestato, da parte del proponente l'opera di scavo, mediante la presentazione di un Piano di utilizzo dei materiali da scavo all'Autorità Competente e l'esecuzione di una serie di indagini analitiche per la verifica della non contaminazione dei materiali.
Con l'approvazione della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 (Conversione del c.d. "Decreto del Fare") è stato finalmente chiarito il campo di applicazione del D.M. 161/2012 e sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda la gestione dei materiali da scavo provenienti da cosiddetti "piccoli cantieri", ovvero per l'assoggettabilità al regime dei sottoprodotti dei materiali escavati provenienti dai cantieri nei quali si originano meno di 6.000 mc di materiale, per i quali lo stesso D.Lgs. 152/2006 prevede infatti la definizione di procedure semplificate. Anche in questo caso, l'emanazione di una specifica norma Statale in materia ha determinato la perdita di efficacia della preesistente disciplina regionale, ovvero la DGR 461/2013.
L'art. 41-bis della Legge 98/2013 prevede che il proponente o il produttore dell'opera attestino il rispetto delle condizioni definite nello stesso articolo in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere all'ARPA e ai comuni territorialmente competenti sia sull'opera di scavo che nell'opera o nel processo produttivo di reimpiego.
Il comma 5 dell'art. 41-bis della Legge 98/2013 estende le suddette procedure semplificate ai materiali da scavo provenienti da opere nelle quali si originano più di 6.000 mc di materiale da scavo purché non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i quadri riassuntivi della normativa vigente caso per caso e dei conseguenti adempimenti.
Riepilogo riferimenti normativi |
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Opera di origine dei materiali soggetta a VIA o AIA |
Opera di origine dei materiali NON soggetta a VIA o AIA |
Cantieri con produzione superiore a 6.000 mc di materiale da scavo |
Legge 27/2012, art. 49 Legge 98/2013, art. 41, comma 2 D.Lgs. 152/2006, art. 184-bis, comma 2-bis D.M. 161/2012 |
Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1-5 |
Cantieri con produzione inferiore a 6.000 mc di materiale da scavo |
D.Lgs. 152/2006, art. 266, comma 7
Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1-4 |
D.Lgs. 152/2006, art. 266, comma 7
Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1-4 |
Riepilogo adempimenti |
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Opera di origine dei materiali soggetta a VIA o AIA |
Opera di origine dei materiali NON soggetta a VIA o AIA |
Cantieri con produzione superiore a 6.000 mc di materiale da scavo |
· Caratterizzazione analitica (D.M. 161/2012, allegati 1, 2, 4) · Piano di utilizzo (D.M. 161/2012, art. 5 e allegato 5) · Documento di trasporto (D.M. 161/2012, allegato 6) · Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.M. 161/2012, allegato 7) |
· Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1 e 2) · Conferma previsioni di utilizzo (Legge 98/2013, art. 41-bis, comma 3) · Copia contratto o scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005, artt. 6 e 7-bis)
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Cantieri con produzione inferiore a 6.000 mc di materiale da scavo |
· Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1 e 2) · Conferma previsioni di utilizzo (Legge 98/2013, art. 41-bis, comma 3) · Copia contratto o scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005, artt. 6 e 7-bis)
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· Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Legge 98/2013, art. 41-bis, commi 1 e 2) · Conferma previsioni di utilizzo (Legge 98/2013, art. 41-bis, comma 3) · Copia contratto o scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005, artt. 6 e 7-bis)
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E' comunque opportuno chiarire che la disciplina precedente non è applicabile:
- ai materiali per i quali è previsto il reimpiego nel sito di origine (art. 185 del D.Lgs. 152/2006);
- ai materiali per i quali non sia possibile individuare già dalla fase di escavazione il riutilizzo in un'opera o in un processo produttivo già autorizzato da un'Autorità Competente; in tal caso i materiali sono assoggettabili solo ed esclusivamente alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV° del D.Lgs. 152/2006.