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L'Attestato di Prestazione Energetica
Il 4 agosto 2013 è entrata in vigore la Legge n. 90 di conversione del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63 di recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il 23 dicembre 2013 è entrato in vigore anche il Decreto Legge n. 145, convertito successivamente nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9, che modificano ulteriormente il D.Lgs 192/2005.
Cosa deve fare il tecnico:
- Redigere l'APE con le stesse modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE in attesa dei decreti attuativi previsti nel decreto legge 63/2013.
- Rilasciare l'APE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Trasmettere alla Regione, entro i 15 giorni successivi alla consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) al richiedente, la seguente documentazione:
- Lettera di trasmissione
- Copia dell'APE
- Libretto di impianto (in originale o in copia)
- Autodichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Fotocopia documento di identità del tecnico
Quando si deve redigere l'APE:
- Per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2;
- Per gli annunci commerciali relativi ad offerte di vendita o di locazione di immobili che devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare nonché la classe energetica corrispondente;
- Nel caso di nuovo edificio, l'APE è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
- Nel caso di edifici esistenti, l'APE, ove previsto, è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
Inoltre è utile sapere che:
- Nel contratti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica;
- Copia dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
- In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs n. 192/2005 si applica ai richiedenti in luogo di quella di nullità del contratto anteriormente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato;
- L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo dell'impianto termico. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo;
- La Regione Umbria attualmente applica la normativa nazionale in attesa di emanare una propria normativa in materia di certificazione energetica;
- L'autodichiarazione del proprietario in classe G è stata abrogata con Decreto 22 novembre 2012, "Modifica del Decreto 26 giugno 2009, recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".