Responsabilità, sanzioni e controlli in edilizia

La normativa inerente la vigilanza, responsabilità e sanzioni in edilizia è contenuta al Titolo V, Capo VI del Testo unico "Governo del territorio e materie correlate"  - l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 che recepisce pressoché completamente i principi contenuti nel Titolo IV del d.p.r. n. 380/2001 con alcuni elementi innovativi che riguardano, in particolare:

- la possibilità che nel procedimento sanzionatorio di opere abusive, il destinatario del provvedimento nel termine di 15 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori possa presentare al Comune, documenti in relazione ai provvedimenti da emanare;

 - l'obbligo per i Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di disciplinare le modalità di controllo dell'abusivismo attraverso la costituzione "di un nucleo di controllo del territorio", il quale deve provvedere a redigere gli atti di accertamento degli abusi;

 - la responsabilità degli abusi viene prevista a carico del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori i quali sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusive, salvo che non dimostrino di non essere responsabili dell'abuso;

 - i procedimenti sanzionatori in aree vincolate vengono disciplinati in maniera diversa a secondo che si tratti di vincoli imposti da normative statali o regionali;

 - la possibilità che la Regione intervenga in via sostitutiva del Comune in tutte le fasi del procedimento sanzionatorio;

 - vengono previste procedure sanzionatorie di demolizione e ripristino anche per gli interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità;

 - una diversa disciplina per il calcolo della sanzione amministrativa, riferita al costo di costruzione dell'opera abusiva, graduata in ragione della gravità dell'abuso;

 - una nuova disciplina sanzionatoria per i mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza del titolo previsto;

 - una più esplicita normativa sulla possibilità di annullare, da parte della Regione, anche i piani attuativi, oltre ai permessi di costruire rilasciati e approvati in difformità dalle prescrizioni urbanistiche;

 - specifiche competenze a carico del Comune e Regione sulle modalità di controllo dell'abusivismo e della acquisizione e reperimento dei dati in maniera informatizzata;

 - l'introduzione di norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità, mediante titolo abilitativo a sanatoria per interventi realizzati abusivamente purché essi risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente sia per i privati che per gli enti pubblici;

 - il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori e la eventuale sanatoria edilizia degli abusi anche in aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004.

 

Il Titolo II della l.r. 21/2004 disciplina il "condono edilizio"  (D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003) stabilendo i limiti, le modalità e le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria.

L'articolo 25, in particolare, ha stabilito un incremento dell'oblazione inerente le opere abusive oggetto di sanatoria nella misura del 10%; tale maggiorazione doveva essere versata alla Regione al momento della presentazione della domanda di condono il cui termine di scadenza era fissato al 10/12/2004.

Conseguentemente, nel caso di errato versamento o di rigetto della domanda di condono edilizio, può essere presentata alla Regione specifica istanza per il rimborso delle somme non dovute, con specifica documentazione allegata.

Nel caso in cui il versamento effettuato sia inferiore a quanto dovuto, l'integrazione dell'importo va effettuato con pagamento tramite la piattaforma PagoPA


Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del Paesaggio
Arch. Sabrina Scarabattoli
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Sezione Edilizia e procedure espropriative
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