La L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all' articolo 2 , nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) garantire la qualità della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza;
b) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili;
c) promuovere l'accessibilità e la fruibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche;
d) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e contributivi;
e) promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.
La L.R. n. 3 è stata modificata dall'art. 22 della L.R. n. 9 del 12 febbraio 2010, pubblicata nel S.S. n. 3 al BUR n. 8 del 17 febbraio 2010. In particolare all'art. 27 della legge regionale n. 3 prima del comma 1 sono inseriti due nuovi commi il comma 001 e il comma 01.
Scarica la L.R. n. 3 del 21/01/2010
Scarica l' art.22 della L.R. n. 9 del 12/02/2010
Scarica la circolare regionale con le indicazioni in merito all' applicazione della normativa.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2011 sulla illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3.
Consulta i documenti attuativi della L.3/2010:
D.G.R. n. 882 del 21/06/2010 " Nomina della commissione tecnica per la formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza di cui all'art. 14 della l.r. n. 3 del 21 gennaio 2010."
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.67 del 28/06/2010 " Nomina della Commissione Tecnica per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche."
D.G.R. n. 1399 del 11/10/2010 " Istituzione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco. "
D.G.R. n.1438 del 18/10/2010 "Art. 36, legge regionale n. 3/2010. Linee guida per l'individuazione, da parte del responsabile del procedimento, della percentuale ad incremento della media aritmetica dei ribassi
Disciplina concernente il responsabile unico del procedimento
Il 21 gennaio 2010, con la legge regionale n. 3, la Regione Umbria approva "la disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici". La legge rimanda a successivi atti l'approvazione di regolamenti e linee guida in merito ad alcune disposizioni in essa contenute.
Una di queste riguarda quanto previsto dall'art. 15 comma 7 della stessa legge; in particolare è stato predisposto un regolamento regionale per chiarire modalità, tempi e procedure per la nomina del RUP. Nel dettaglio sono stati regolati i seguenti adempimenti:
- Requisiti necessari per la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (art. 2).
- Procedure e tempi per la nomina del RUP (art. 3);
- Avvicendamento delle funzioni del RUP (art. 4);
- Definizione del procedimento di approvazione del bando, di indizione della gara e gara (art. 5);
- Procedura per la nomina dei collaboratori del RUP (art. 6).
Tale regolamento risolve importanti questioni procedurali all'interno dell'amministrazione regionale in materia di Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche. In particolare vengono stabiliti tempi certi: per la sua nomina, che non devono essere superiori a 30 giorni dalla programmazione dell'intervento; per l'approvazione del bando e per l'indizione della gara che non devono essere superiori a 45 giorni dal ricevimento della relativa approvazione degli atti di gara stessi.
Il regolamento chiarisce la qualifica del RUP, che può essere anche non dirigenziale, le sue competenze professionali e le sue vicende nel corso dell'appalto.
A seguito di verifica del Comitato legislativo e del successivo passaggio in Commissione consiliare è stato integrato un passo normativo, relativamente all'art. 4, determinando in 30 giorni il tempo massimo per la sostituzione del RUP (nei casi specificati dal regolamento stesso) e in 30 giorni il tempo necessario per la redazione di relazione riservata da parte del RUP avvicendato.