In Italia erano già obbligatorie le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B, ma, con l'entrata in vigore della legge 119/2017, sono diventate obbligatorie per l'accesso alle scuole di diverso ordine e grado, anche quelle contro la pertosse, l'Haemophilus Influenzae tipo B, il morbillo, la parotite, la rosolia, la varicella.
Quindi, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, italiani e stranieri presenti sul territorio nazionale, sono obbligatorie e gratuite, in base alle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, le seguenti vaccinazioni:
per i nati dal 2001 al 2016
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per i nati dal 2017
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Anti-poliomielitica |
Anti-poliomielitica
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Anti-difterica
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Anti-difterica
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Anti-tetanica
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Anti-tetanica
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Anti-epatite B
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Anti-epatite B
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Anti-pertosse
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Anti-pertosse
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Anti- Haemophilus Influenzae tipo B
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Anti- Haemophilus Influenzae tipo B
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Anti-morbillo
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Anti-morbillo
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Anti-rosolia
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Anti-rosolia
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Anti-parotite
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Anti-parotite
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Anti-varicella
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La vaccinazione contro la varicella, che è obbligatoria per i nati dall'anno 2017, viene somministrata dopo il compimento dell'anno di età, pertanto da gennaio 2018 le aziende USL spediranno gli inviti specifici.
Non viene richiesto invece alcun certificato prima dell'accesso alle scuole per le altre quattro vaccinazioni fortemente raccomandate dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale che verranno comunque offerte attivamente e gratuitamente ai nuovi nati: le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.
DISPOSIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
In base a quanto stabilito dalla L.119/2017 e secondo le indicazioni delle circolari esplicative del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, gli adempimenti prevedono tempi diversificati a seconda dell'età del bambino e delle scuole alle quali viene iscritto.
SCADENZE
Entro il 10 settembre 2017
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per i bambini nati dal 2012 al 2017, deve essere presentata ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia, incluse quelle private non paritarie, idonea documentazione o autocertificazione che attesti l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. (modulo autocertificazione)
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in alternativa, è possibile produrre:
idonea documentazione medica che attesti:
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l'esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta,
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l'omissione per motivi di salute,
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il differimento della vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la vaccinazione,
oppure documentazione che attesti:
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l'avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL competente (prenotazione dell'appuntamento).
Pertanto non possono essere ammessi ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia (nidi e scuole materne), i bambini nati dal 2012 al 2017 per i quali non venga presentata la documentazione richiesta, che risultano non essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
Entro il 31 ottobre 2017
Per i ragazzi da 6 a 16 anni , nati dal 2001 al 2011, deve essere presentata la medesima documentazione richiesta (autocertificazione o certificazione avvenute vaccinazioni, l'omissione definitiva o il differimento temporaneo per particolari condizioni cliniche, l'esonero per malattia pregressa o l'avvio del percorso di recupero) per l'accesso alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale.
In questo secondo caso i non vaccinati possono frequentare la scuola in quanto la mancata presentazione della documentazione richiesta non preclude l'ammissione: tuttavia i genitori o i tutori legali sono passibili di sanzioni pecuniarie.
Entro il 10 marzo 2018
Coloro che, entro il 10 settembre 2017 o il 31 ottobre 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 (autocertificazione), utilizzando il modulo previsto dalle circolari ministeriali (Allegato1), dovranno comunque presentare la documentazione richiesta entro il 10 marzo 2018.
COME ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE
AL FINE DI SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E FACILITARE LE FAMIGLIE, STANTE L'IMMINENTE APERTURA DELLE SERVIZI EDUCATIVI E ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA, LE AZIENDE USL DELL'UMBRIA PROVVEDERANNO, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, ALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE PER L'ETÀ, AI GENITORI DEI BAMBINI NATI DAL 2011 AL 2017.
Nella fase immediatamente successiva (dopo il 10 SETTEMBRE) LE AZIENDE USL PROVVEDERANNO A INVIARE RACCOMANDATE CON RR PER INVITARE I GENITORI A SOTTOPORRE ALLA VACCINAZIONI I BAMBINI CHE NON RISULTANO IN REGOLA per l'ammissione ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia e che nel frattempo non si siano presentati agli ambulatori vaccinali. Nella stessa raccomandata sarà evidenziata la possibilità di segnalare da parte dei genitori eventuali impedimenti alla vaccinazione attraverso la certificazione del medico curante.
Motivi di esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni:
esonerati dall'obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell'analisi sierologica.
Le vaccinazioni obbligatorie possono inoltre essere:
- omesse in maniera permanente, quando siano controindicate in via definitiva, in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia
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differite temporaneamente quando una o più vaccinazioni siano controindicate in via temporanea in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia che sconsiglino temporaneamente la vaccinazione
UGUALMENTE VERRÀ TRASMESSA PER POSTA, AI GENITORI O AI TUTORI LEGALI DEI RAGAZZI NATI DAL 2001 AL 2011, LA DOCUMENTAZIONE DI REGOLARITÀ O L'INVITO PER I NON ADEMPIENTI, A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE ED ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017.
COME VACCINARSI
Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi all'Azienda USL competente, presso gli indirizzi e i recapiti dei servizi per le vaccinazioni indicati nel sito web aziendale
SANZIONI
In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono, nei termini indicati dall'Azienda USL all'atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.
MINORI NON VACCINABILI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE
La legge dispone che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute documentate, siano inseriti, di norma, in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, (a partire dall'anno scolastico 2018/2019) saranno segnalate all'Azienda USL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI SANITARI E SCOLASTICI
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.
PER SAPERNE DI PIU'
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http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
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http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
Dirigente
Responsabile