Sono tecnici certificatori in materia di certificazione energetica degli edifici i tecnici che :
- sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti
- sono abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite
- possiedono uno dei titoli di studio di cui alla seguente tabella (comma 3,'art. 2 del DPR n. 75/2013 integrato con l'art. 1 comma 8ter della Legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
Oppure
- possiedono uno dei titoli di studio di cui alla seguente tabella (comma 3,'art. 2 del DPR n. 75/2013 integrato con l'art. 1 comma 8ter della Legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
- possiedono un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Inoltre
I tecnici certificatori devono soddisfare i requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, art. 3 ed alla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 1 comma 8-ter, lettera d.
Corsi di formazione
I corsi di formazione devono essere:
- autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e svolti a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali
- autorizzati a livello Regionale e svolti direttamente dalle regioni e da altri soggetti da esse riconosciuti.
La Regione Umbria con D.G.R. nn. 1002 del 16/09/2013 e 321 del 24/03/2014 ha approvato lo standard di percorso formativo per i corsi regionali per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici a seguito del quale gli enti formativi accreditati presso la Regione hanno presentato i propri corsi.
Nel Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa si possono consultare i corsi riconosciuti in quanto conformi allo standard approvato.
N.B. A seguito della Legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 1, comma 8 ter i corsi dovranno prevedere una durata di 80 ore e non più di 64 ore.