La l.r. n.9/2014 all'art.2, comma 1, lettera a), riporta la seguente definizione della CN-Umbria:
insieme di
- servizi infrastrutturali,
- standard/regole condivise
- e meccanismi di coordinamento,
istituiti da una disposizione regionale (..) con l'obiettivo di porre le condizioni
- per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale
- e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese;
Sistema informativo regionale dell'Umbria:
Rispetto al Sistema informativo regionale dell'Umbria (SIRU), la l.r. n.9/2014 stabilisce all'art.5 quanto segue:
1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.
(..)
Data center regionale unitario:
Rispetto al Data center regionale unitario (DCRU), da considerare come abilitante nel più ampio alveo del SIRU, la l.r. n.9/2014 stabilisce all'art.5 quanto segue:
(..)
2. Il Data center regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU.
Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.
4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
4-bis. La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità
dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori.
Rete regionale unitaria:
Rispetto alla rete pubblica regionale (RUN), la l.r. n.31/2013 stabilisce all'art.6 quanto segue:
1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi.
2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.
3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La RUN, previa verifica tecnica, è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale:
Rispetto allo sviluppo dell'amministrazione digitale, la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.10 quanto segue:
1. La Regione mette a disposizione dei soggetti pubblici di cui all’articolo 11 i servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione per le proprie esigenze e quelli previsti dalla presente legge regionale, ove tecnicamente sostenibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e secondo i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con propri atti.
2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
Razionalizzazione ed usabilità dei siti istituzionali:
Rispetto alla razionalizzazione ed usabilità di siti e portali, la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.14 quanto segue:
1.I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti istituzionali e, in generale, il
sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle
informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.
1-bis. Per gli scopi di cui al comma 1 e per assicurare un’esperienza utente di qualità che sia indipendente dal singolo ente pubblico con cui il cittadino e l’impresa si deve interfacciare, la Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per il progressivo consolidamento dei siti internet dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, all’interno del dominio regione.umbria.it e per la realizzazione della piena integrazione tra il Portale istituzionale regionale e l’Accesso unico regionale di cui agli articoli 41 e 42. Sono esclusi i siti specificatamente dedicati a cultura e turismo.
2. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2 per il perseguimento degli
stessi scopi di cui al comma 1.
Data pubblici e aperti:
Rispetto alla diffusione e riutilizzo dei dati, la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.15 quanto segue:
1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati
pubblici, ovvero conoscibili da chiunque, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
1-bis. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di governo dei dati dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 e gestisce una piattaforma regionale dati in grado di abilitare l’analisi di grandi quantità di dati, supportare le decisioni e l’automazione dei processi dell’amministrazione regionale con informazioni aggiornate tempestivamente e di elevata qualità, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione e i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 catalogano tutti i dati pubblici di cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione “open data” dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l’elaborazione automatica da parte di sistemi informatici.
2–bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, per il perseguimento
degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un catalogo regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali. Il catalogo regionale opera in integrazione con il catalogo nazionale di cui al d.lgs. 36/2006.
Banche dati di interesse regionale:
Rispetto alle banche dati di interesse regionale (BDIR), la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.15 quanto segue:
1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.
Accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese:
Rispetto al portale "Umbria Accesso Unico" (UAU) la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.42 quanto segue:
1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell’accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l’integrazione ed il coordinamento come dall’articolo 14, comma 2-bis, del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all’insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all’articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all’attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici.
(..)
4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e della
Banca dati di cui all’articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica,
procedimenti e servizi nell’ambito dell’accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all’articolo 42 nell’ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.
(..)
Banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi:
Rispetto alla banca dati regionale di integrazione e coordinamento (BRIC), la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.42 quanto segue:
1. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall’articolo 16, al fine di
rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti la Regione, in connessione al Portale di cui all’articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate ai sensi dello stesso articolo 16.
2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore, mettendo a
disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del D.Lgs. 82/2005.
3. La Banca dati di cui al comma 1 deve contenere almeno:
a) le informazioni su procedimenti, procedure e formalità relative all’insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti
di cui all’articolo 11;
b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
c) l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi
allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;
d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;
f) gli indirizzi di PEC e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull’utilizzo dei servizi stessi;
g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.
4. I servizi digitali riferiti allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) previsti
dall’articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)
sono integrati nell’Accesso unico regionale.
4-bis. Le procedure e i contenuti del portale accesso unico, della relativa banca dati e delle applicazioni ad essi
connesse, possono essere resi fruibili anche attraverso agenti che dialogano con l’utente in linguaggio naturale
attraverso algoritmi di intelligenza artificiale secondo criteri di funzionalità e livelli di affidabilità approvati dalla
Giunta regionale e resi pubblici nel portale stesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale sul trattamento
dei dati personali e sull’intelligenza artificiale, garantendo sempre che sia coinvolta una decisione umana prima di
provvedimenti che possano incidere nella sfera giuridica dei terzi.
5. Alla Banca dati di cui al comma 1 si accede tramite il Portale di cui all’articolo 41, tramite interfacce applicative e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.
Ambito di applicazione:
Rispetto all'ambito di applicazione la l.r. n.8/2011 stabilisce all'art.11 quanto segue:
1. Le disposizioni (..) si applicano:
a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;
b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. Le disposizioni (..) si applicano, altresì, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli stessi:
a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;
b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività
di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
3. Il Consiglio regionale attua i principi (..) nell’ambito della propria autonomia.