La Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1, "Testo unico governo del territorio e materie correlate", detta, fra l'altro, le norme per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola da parte di imprese agricole. La medesima legge (art. 90 – comma 5) permette di ottenere deroga all'indice previsto di 40 mq. ad ettaro fino a 100 mq. ad ettaro, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 "Norme regolamentari attuative della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1"
Gli interventi in deroga comunque riconducibili all'art. 2135 del codice civile sono consentiti per:
- produzioni tipiche di qualità quali quelle a denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP) e ad indicazione geografica (IGP);
- produzioni biologiche vegetali ed animali;
- produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, certificata e garantita, ad indicazione geografica tipica (DOC, DOCG e IGT);
- produzioni agricole ad alta redditività, quelle cioè il cui reddito lordo standard è pari o superiore ad € 1.440,00 ad ettaro in zone montane o svantaggiate o pari e superiore ad € 1.920,00 ad ettaro nelle altre zone.
L'imprenditore agricolo, per ottenere la deroga, deve presentare domanda al Comune in cui ricade l'azienda allegando, tra l'altro, un piano aziendale convenzionato (PAC) in cui vengono indicate le necessità tecnico economiche per la costruzione degli edifici. Il Comune, per la valutazione del PAC, inoltra la pratica alla Regione che emette il parere sulla congruità dell'intervento in rapporto alle potenzialità produttive dell'impresa agricola.La Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1, "Testo unico governo del territorio e materie correlate", detta, fra l'altro, le norme per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola da parte di imprese agricole. La medesima legge (art. 90 – comma 5) permette di ottenere deroga all'indice previsto di 40 mq. ad ettaro fino a 100 mq. ad ettaro, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 "Norme regolamentari attuative della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1"