Consulta Regionale
È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 4, l.r. 17/2014.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale;
c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria (Unioncamere);
d) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e servizi, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;
e) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL); f) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Università degli studi di Perugia, docenti presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto, di cui uno effettivo e uno supplente appartenenti al Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli studi di Perugia, senza diritto di voto;
g) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia, docente presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto;
h) dal dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, senza diritto di voto.
3.Le designazioni di cui al comma 2 , lettere b), c), d), e), f) e g) devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede alla costituzione della Consulta purché le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto;la Consulta è integrata sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.
4.La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.
5.L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione, secondo le modalità di cui al comma 3 .
6.Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.
7.La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
8.Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
9. La Consulta nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale e adotta, nella prima seduta, un regolamento per il proprio funzionamento.
10. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.