Espropriazioni per pubblica utilità
Il Titolo VII, Capo II del Testo unico "Governo del territorio e materie correlate" - l.r. 21/1/2015, n. 1 - contiene le disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità consentono alla pubblica amministrazione per esigenze di interesse pubblico, di acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'articolo 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo 834 del codice civile stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. Tali disposizioni si applicano per le espropriazioni non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
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