La disciplina del cosi detto "Piano casa" è prevista al Titolo III, Capo V del Testo unico "Governo del territorio e materia correlate" - L.r. 21/1/2015, n. 1.
Le norme consentono, senza limiti temporali di applicazione, la riqualificazione ed ampliamento degli edifici esistenti, i cui lavori siano stati ultimati alla data del 22 settembre 2011.
E' CONSENTITO:
• cumulare gli ampliamenti con la SUC residua prevista dagli strumenti urbanistici sul lotto interessato dall'edificio (art. 75, c. 4 del TU)
• incrementare l'altezza massima di edificazione fino ad un max di ml. 3,50 al di fuori degli ambiti tutelati dal D.lgs. 42/2004 (art. 79, c. 3 del TU)
• ampliare di edifici a destinazione produttiva e per servizi ricadenti in tutti gli insediamenti del PRG, con esclusione dei centri storici e delle zone agricole (art. 78 del TU)
CONDIZIONI:
•Rispetto della disciplina delle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio
• rispetto delle normative dei parchi e delle aree naturali protette
• esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici e negli insediamenti di valore storico-culturale o classificati come beni culturali dal d.lgs. 42/2004
•esclusione degli edifici ricadenti nelle zone agricole realizzati prima del 13.11.1997, nonché nelle aree oggetto di inedificabilità assoluta