La disciplina del territorio agricolo, contenuta nella l.r. 21/1/2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate", tiene conto della nuova concezione europea dello "spazio rurale" già anticipata nella l.r. n. 27/2000 che, ferme restando le quantità edificatorie già stabilite dalla LR n. 53/74, punta a facilitare lo sviluppo socio-economico del territorio agricolo, riconoscendo all'impresa agricola, come definita dal codice civile e dal Dlgs.228 del 18 maggio 2001, nonché dal regolamento CEE, n. 1257/99 e all'interno di procedure valutative rigorose di sostenibilità ambientale e di fattibilità economica, la possibilità di attrezzarsi, anche in termini urbanistici ed edilizi, per svolgere al meglio l'attività agricola e le attività connesse, anch'esse definite nel citato Dlgs.228/2001.
Lo stesso D.Lgs. 228/2001 ha introdotto nuove normative per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo nella prospettiva della costituzione e valorizzazione dello "spazio rurale" che consentano di rinnovare, dando seguito alla intuizione del PUT che già identifica il territorio agricolo con lo spazio rurale, la disciplina urbanistica regionale in materia. Si tratta di far proprio un approccio al governo dei territori agricoli assumendo i seguenti principi e finalità:
- il territorio agricolo/lo spazio rurale è sempre più da considerare risorsa attiva per la sua elevata valenza ambientale, culturale, oltre a quella produttiva, dove sono esplicate attività plurime sia agricole che di tipo compatibile con quelle agrituristiche, extralberghiere, produttive e terziarie legate alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo;
- l'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva garantisce la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale per cui è necessario favorirne la permanenza e lo sviluppo anche mediante la creazione dei servizi e delle strutture necessarie;
- gli interventi edilizi debbono garantire la tutela dell'alto valore "non rinnovabile" dello spazio rurale, la salvaguardia del paesaggio ed il completo e prioritario riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
Conseguentemente, sostituendo sostanzialmente le norme in vigore, è previsto:
- il superamento del concetto di "imprenditore agricolo a titolo principale", assumendo quello di "impresa agricola" ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali, attraverso la redazione di un Piano aziendale convenzionato che preveda l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale dell'attività;
- la sostanziale conferma dei valori massimi stabiliti dall'ex art. 8 della L.R. n. 53/74 per le nuove costruzioni ammesse;
- l'impresa agricola, attraverso il Piano aziendale convenzionato, può realizzare nuovi volumi per annessi agricoli in deroga all'indice di utilizzazione territoriale massimo fissato in 40 mq di superficie utile coperta per ogni ettaro di terreno, fino ad un massimo di 100 mq;
- gli interventi di recupero, trasformazione ed ampliamento dal patrimonio edilizio esistente vengono ulteriormente favoriti, anche semplificando le procedure, con la prescrizione del piano attuativo ai soli interventi di ristrutturazione urbanistica e subordinando gli interventi alla effettuazione del censimento, da parte dei Comuni, degli immobili di interesse storico, architettonico e culturale, per i quali vengono estese le possibilità di intervento;
- il raccordo con le disposizioni in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità che la Regione dovrà definire in applicazione dell'art.13 del decreto legislativo n.228/2001.