Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Il tributo, istituito con D.Lgs. n. 398/1990 (derivato dalla Legge n. 158/1990) rappresenta un'addizionale della corrispondente imposta erariale già esistente. L'imposta viene riscossa, contabilizzata e quietanzata da ciascuna regione. I soggetti passivi debbono prestare alla regione una cauzione rapportata all'addizionale presumibilmente dovuta. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, oltre le amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici. A decorrere dal 1 giugno 2007 non saranno più esonerate le aziende municipalizzate. Con risoluzione n. 4/FL il Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha precisato che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale non si applica quando viene usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica. Il pagamento dell'Addizionale regionale avviene con rate di acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, da versare entro la fine di ciascun mese. La rata di dicembre deve essere pagata entro il giorno 27 dello stesso mese (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 6). Il conguaglio deve essere effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi fatturati; eventuali crediti sono portati in diminuzione dagli acconti successivi. La tariffa dell'Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale è unica e pari a 0,005165 € per metro cubo e il tributo deve essere pagato mediante i servizi di pagamento attivati sulla Piattaforma regionale dei pagamenti elettronici PagoUmbria cui si accede dai seguenti Link, sulla base della tipologia di versamento:
 

ARISGAN AVVISO DI ACCERTAMENTO
 

ARISGAN DEPOSITO CAUZIONALE
 

ARISGAN RATEO DI ACCONTO MENSILE
 

ARISGAN RAVVEDIMENTO OPEROSO
 

(nella causale occorre indicare il mese e il deposito fiscale cui si riferisce il pagamento)

Per informazioni e richieste di assistenza tecnica in fase di pagamento rivolgersi al Service Desk di Umbria Digitale secondo le modalità descritte all'indirizzo www.umbriadigitale.it/service-desk.

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, art. 9, comma 2, insieme all' Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, ha istituito un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo. Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.


Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Dirigente del Servizio: Dott. Stefano Strona
Via Mario Angeloni, 61
Tel. 075/5044512

Per informazioni:
Sig. Paolo Riccini
Tel. 075/5045496
Fax 075/5044606

Sezione Fiscalità attiva regionale e servizi al contribuente
Responsabile di sezione: Dott.ssa Alfreda Billi
Via Mario Angeloni, n. 61
Tel. 075/5044519
Fax 075/5044606