Le persone giuridiche di diritto privato sono autonomi centri d'imputazione di diritti ed obblighi rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono, rispetto a queste, di perfetta autonomia patrimoniale. Il patrimonio dell'ente è infatti distinto e autonomo rispetto a quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
La Regione Umbria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica10 febbraio 2000, n. 361, disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato determinato dall'iscrizione nell'apposito Registro regionale di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale, con Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.
Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.
Gli enti che vogliono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica devono presentare istanza alla Regione, la quale provvede entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui è necessario integrare l'istanza, la Regione ne dà motivata comunicazione ai richiedenti i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, possono presentare memorie e documenti. Il termine dei centoventi giorni riprende a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione dei documenti richiesti.
Se nel termine sopra detto la Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
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