Cos'è il SIAT
Il SIAT rappresenta il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti. Il suo nome è acronimo di Sistema Informativo Regionale Ambientale e Territoriale: svolge le proprie funzioni presso la Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria della Regione Umbria.
Quale legge ha istituito il SIAT
Il SIAT è stato istituito con la Legge Regionale del 26 giugno 2009, n. 13, "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." e confermato con la Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n. 1: "Testo unico governo del territorio e materie correlate".
Quali sono le funzioni e i compiti del SIAT (artt. 254-255 della L.R. n. 1/2015)
a) promuovere con gli enti locali la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata;
b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;
c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on-line l'archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche e dati aperti; d) assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione on-line della cartografia afferente al PST e al PPR, nonché di quelle di cui all'articolo 80, comma 2;
e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;
f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale, dotandosi di una cartografia plano altimetrica denominata "cartografia tecnica regionale" ed utilizza la cartografia ufficiale dello Stato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del territorio regionale;
g) fornire servizi e materiali aerofotografico e cartografico al mero costo di trasferimento e riproduzione, nonché informazioni a tutti i cittadini, acquisendo i dati provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.
Infrastrutture per la mobilità e Trasporto pubblico locale