Disposizione anticipata di trattamento (DAT) o biotestamento
Contiene le prime indicazioni per il cittadino che desideri rilasciare una DAT o Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

La legge 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018), entrata in vigore il 31 gennaio 2018, stabilisce   che   ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in previsione di un'eventuale futura incapacita' di  autodeterminarsi  e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze delle sue scelte, puo',  attraverso  le  DAT,  esprimere  le  proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto a:
 

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.


CHI PUO' RILASCIARE LA DAT

tutte le persone che siano
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere

 

COME PRESENTARE LA DAT

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello    stato  civile del suo Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro, dove istituito

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta e tassa.

Come il consenso informato anche le disposizioni anticipate di trattamento, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento con le medesime forme con cui sono state espresse. La legge contempla anche il caso in cui ragioni di emergenza o urgenza impediscano la revoca con le stesse modalità con cui sono state disposte: si potranno infatti revocare le precedenti scelte anche con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con due testimoni.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La legge 219/17 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La legge, infatti, si limita a prevedere che questi sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario, dunque, è il garante del rispetto delle volontà rese dalla persona che lo ha designato, volontà che il medico è tenuto a rispettare.

Il contributo del fiduciario è di particolare rilevanza nel caso in cui il medico ritenga necessario disattendere le DAT: ciò potrà avvenire sia nel caso in cui esse appaiano palesemente incongrue sia nel caso in cui sussistano terapie nuove, magari non prevedibili al momento della espressione del cosiddetto testamento biologico, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In tali casi, dunque, il medico potrà agire in difformità dalle DAT solo col consenso del fiduciario. In caso di disaccordo tra medico e fiduciario si renderà tuttavia necessario il pronunciamento del giudice tutelare.

La nomina del fiduciario non è obbligatoria. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.


Direzione Regionale Salute e Welfare
Direttore Dott. Massimo D'Angelo
Tel. 075 504 5257