Adempimenti obbligatori
Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al Titolo III della l.r.. 23/2024 sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'art.113 della l.r. 1/2015, del comune competente per territorio. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla l.r. 23/2024, nonché sulle seguenti informazioni:
- denominazione;
- dati relativi al titolare;
- dati identificativi catastali e categoria catastale dell'immobile;
- tipologia ricettiva;
- requisiti minimi obbligatori;
- capacità ricettiva;
- ubicazione;
- periodo di apertura;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ove previsto;
- classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;
- per le residenze d'epoca, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta il modello dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.



È soggetta ad apposita SCIA la variazione
- della capacità ricettiva,
- della localizzazione
- e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività

È soggetta a previa comunicazione al comune
- ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli sopra indicati e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura,
- la cessazione dell'attività, entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima,
- la variazione di titolarità, da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.

I titolari delle strutture ricettive che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività devono darne comunicazione preventiva al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione.
Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi. Decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

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La Responsabile

Dott.ssa Serenella Petini
Tel. 0755045878