Per Locazioni turistiche si intendono quei contratti di locazione
- che hanno a oggetto immobili abitativi,
- che hanno durata non superiore a 30 giorni e
- che sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (art. 4 DL n. 50/2017, convertito con L. 96/2017).
L'art. 40, c. 1, della legge regionale n. 8/2017 richiama la normativa statale ed europea vigente in materia di locazioni per finalità turistiche. Dispone infatti l'art. 53 dell'allegato 1 del D. Lgs n. 79/2011 che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, di cui all'art. 1, c. 2, lett. c), L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione (artt. 1571 e ss).
Le locazioni per finalità turistiche non sono strutture ricettive e pertanto alle locazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 8/2018, non può essere attribuita la denominazione.
Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare alloggi comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli (LR 8/2018, art. 40, c. 2). In caso di incompleta o omessa comunicazione al Comune, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all'art. 40, c. 3, LR 8/2017).
In attuazione della normativa vigente in materia di statistiche del turismo, la legge regionale n. 8/2017 ha introdotto la rilevazione della domanda e dell'offerta turistica relativa alle Locazioni turistiche attive nel territorio regionale (art. 40) prevedendo quindi per le stesse, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione ai fini statistici (art. 36, commi 4 e 5).
Per adempiere all'obbligo istituzionale di fornire all'ISTAT le rilevazioni IST-00138 e IST-00139 previste nel Piano Statistico Nazionale, è stato predisposto uno specifico modello finalizzato alla raccolta delle informazioni di dettaglio indispensabili per le tale attività inerente anche le locazioni turistiche.
Il modello è pubblicato nella sezione "Modulistica", a destra della pagina corrente. Il titolare lo presenta al comune territorialmente competente in allegato alla Comunicazione di inizio attività e ad ogni altra comunicazione relativa a successive variazioni.
La Regione Umbria ha messo gratuitamente a disposizione degli utenti una piattaforma telematica (https://turismatica.regione.umbria.it/ntojsf/), attraverso cui i titolari o loro delegati devono provvedere all'inserimento giornaliero del movimento ospiti e fare la relativa comunicazione telematica - entro il giorno 5 di ogni mese.
La comunicazione consiste in un semplice click telematico, con cui l'operatore assicura di aver completato e inserito correttamente nell'applicativo il movimento turistico giornaliero degli ospiti che hanno alloggiato nella propria locazione turistica. A seguito dell'avvenuta comunicazione telematica l'operatore non potrà più modificare i dati riferiti al mese comunicato.
È importante ricordare che la comunicazione mensile va sempre fatta, anche in assenza di movimento e, soprattutto, entro il termine indicato, poiché si tratta di "termine perentorio" a cui è collegata la sanzione prevista all'art. 39, comma 11, della LR n. 8/2017.
I titolari delle Locazioni turistiche sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S., attraverso l'iscrizione al portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/.
Per ulteriori approfondimenti clicca sul seguente link Adempimenti obbligatori
La Responsabile
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