Per documento amministrativo s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di specifici casi stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela della riservatezza.
Esclusione del diritto di accesso
Come si esercita: presentazione della richiesta
Eventuale individuazione di controinteressati
Tutela in caso di mancata risposta, di rifiuto, limitazioni o differimento
Esclusione del diritto di accesso
Sono esclusi dall'accesso:
- i documenti coperti da segreto di Stato;
- i procedimenti tributari;
- l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- nei procedimenti selettivi i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'amministrazione che vengono sottratti all'accesso con legge, regolamento o altre disposizioni.
Come si esercita: presentazione della richiesta
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti dev'essere motivata e deve essere presentata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, oppure all'Ufficio relazioni con il pubblico, che la trasmette all'ufficio competente.
La richiesta deve specificare almeno:
- gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto, a motivazione della richiesta d'accesso;
- i dati relativi all'identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
- il tipo di accesso richiesto: visione dei documenti amministrativi a cui si intende accedere e/o rilascio di copia di documenti (in copia semplice, in copia autenticata, in bollo).
La richiesta dev'essere sempre firmata; è gratuita; può essere redatta utilizzando l'apposito modello e può essere presentata:
- tramite posta elettronica certificata (Pec): regione.giunta@postacert.umbria.it ;
- posta elettronica all'indirizzo: urp@regione.umbria.it ;
- posta ordinaria inviando la richiesta alla Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci n. 96 – 06121 Perugia
- consegna manuale al protocollo generale.
Eventuale individuazione di controinteressati: se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati – che sono i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza - è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Conclusione del procedimento: il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso – o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati - con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e debbono essere motivati.
In caso di mancata risposta entro il termine, la richiesta si intende respinta.
Costi del diritto di accesso: sono indicati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1151 del 1 ottobre 2012 "Determinazione dei costi di riproduzione e di trasmissione della documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale 8/2012: "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 46 del 24 ottobre 2012
Tutela in caso di mancata risposta, di rifiuto, limitazioni o differimento: in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di rifiuto, espresso o tacito, o in caso di limitazioni o differimento dell'accesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le norme sul processo amministrativo ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale che sia riesaminata la suddetta determinazione.