Accisa benzina


La compartecipazione all'accisa sulla benzina è stata attribuita alle regioni nella misura di 350 lire al litro, con l'art. 3, comma 12, della Legge n. 549/1995. Tale quota è stata ridotta a 242 lire al litro con l'art. 17, comma 22, della Legge n. 449/1997. Questa riduzione era collegata alla modifica della tassa automobilistica, il cui incremento di gettito, secondo i calcoli del Ministero delle Finanze, avrebbe dovuto compensare la riduzione. Queste previsioni si sono rilevate sbagliate: il gettito del tributo è risultato inferiore di circa il 10% del previsto. Con il D.Lgs. n. 56/2000, già citato, tale compartecipazione è stata elevata a 250 lire al litro a partire dal 2001. La conversione in euro di tale compartecipazione è pari a 0,1291 euro.

 

Dal 2013, con l’istituzione del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario” (con Legge 24/12/2012, n. 228 Legge di stabilità 2013) il gettito della compartecipazione regionale all’accisa sul gasolio e della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina è stato destinato, dallo Stato, ad alimentare tale fondo. Le due compartecipazioni regionali sono state pertanto soppresse e non più devolute alle Regioni.

Attualmente, pertanto, le Regioni non sono più destinatarie di alcun trasferimento da parte dello Stato di accise o altre addizionali sui carburanti.

 



 


Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
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