Attività sanzionatoria

Il procedimento sanzionatorio è il procedimento mediante il quale l'autorità amministrativa regionale applica le sanzioni previste da leggi statali e regionali in caso di violazione. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge n. 689/1981 e s.m. ed è stata regolamentata a livello regionale dalla l.r. n. 15/1983.

Un'apposita struttura della Presidenza della Giunta regionale, costituita nell'ambito del Servizio Ragioneria, Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative riceve i verbali redatti dagli organi di controllo (Guardia di finanza, Nas, Carabinieri, Polizia municipale, Agenti accertatori, etc.) e verifica se il trasgressore si è avvalso della possibilità di definire la violazione con  il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale, con conseguente estinzione del procedimento. In caso contrario viene svolta l'istruttoria e, previo esame degli scritti difensivi e/o audizione dell'interessato, qualora ne abbia fatto richiesta, viene concluso in sede amministrativa il procedimento sanzionatorio con l'emissione di ordinanza-ingiunzione o archiviazione.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative risulta disciplinato dalla l. 24/11/1981 n. 689 e s.m.  ed è stato regolamentato a livello regionale dalla l.r. n. 15/1983 e s.m..  La scelta operata in tema di illeciti amministrativi dalla l. n. 689/1981 e s.m. è stata quella di fornire un quadro normativo sistematico e tendenzialmente generale , applicabile cioè a  tutte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro.  La l.r. n. 15/1983 ha disciplinato  l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione Umbria o di Enti ad essa delegati.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento della violazione e contestazione e/o notifica;

- pagamento in misura ridotta;

- presentazione di scritti difensivi;

- ordinanza ingiunzione o di archiviazione;

- rateizzazione;

- opposizione;

- riscossione coattiva.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative  si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui è stata commessa la violazione. Tale termine viene interrotto e, quindi, inizia nuovamente a decorrere per intero (artt. 2943-2945 c.c.) dai seguenti atti:

- notificazione del processo verbale di accertamento;

- notificazione dell'ordinanza ingiunzione. 

 

NORMATIVA:

 

Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifica al sistema penale

 

Legge regionale 30 maggio 1983, n. 15: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative ppecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati.

 

 

 

 

 

 

 


Sezione Sanzioni Amministrative
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06124 PERUGIA
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