La disciplina per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 26 luglio 2011, così come modificata dalla D.G.R. n. 458 del 27 marzo 2015, è dettata nel rispetto dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal D.Lgs. n. 163/2006, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Con la disciplina contenuta nella D.G.R. n. 849/2001 si è inteso far sì che l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.