L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata introdotta con l’art. 17 del D.lgs del 21 dicembre 1990 n, 398. L’imposta è dovuta, in relazione ai volumi di prodotto introdotti nell’impianto stesso, dal concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanza 30 luglio 1996, art. 1, comma 1, lettera d).
Nel 2012 la Regione Umbria ha istituito l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. L’intero gettito del tributo era destinato al finanziamento degli interventi conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009 e con L.R. n.26 del 2012 la misura dell’imposta era stata rideterminata, per l’anno di imposta 2013, in euro 0,025 per litro di benzina (in sede di prima applicazione l’importo era stato fissato in euro 0,04).
L'imposta non è stata più applicata a partire dall'anno 2014.
L'imposta è stata definitivamente soppressa con l'art. 2 della L.R. 4/2021 (Legge di stabilità regionale 2021) in diretta applicazione dell'art. 1, comma 628 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).