L'imposta, istituita con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi: in tale definizione sono da ricomprendere anche i soggetti che non hanno la sede principale in Umbria, ma che mediante una stabile organizzazione nel territorio regionale svolgono un'attività soggetta ad IRAP per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi, e coloro i quali si trovino in regime di liquidazione volontaria oppure sottoposti a procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) con esercizio provvisorio.
L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare sono soggetti passivi di imposta:
- le Società, le persone fisiche e gli enti che esercitano attività commerciale;
- le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che esercitano attività di lavoro autonomo;
- gli enti privati non commerciali;
- gli enti e le amministrazioni pubbliche
Tutti i predetti soggetti devono presentare la dichiarazione utilizzando lo specifico modello IRAP approvato ogni anno dall'Amministrazione finanziaria con proprio provvedimento, specificando la Regione beneficiaria (all'Umbria è attribuito il codice 19).
Tutte le attività connesse alla gestione dell'IRAP sono svolte dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Convenzione. L'assistenza ai contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto si paga
Nella Tabella allegata sono riportate le aliquote da applicare.
Per tutti i soggetti esenti permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.
Come si paga
Il versamento dell'IRAP deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi attraverso il modello F24.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate.