Riscossione coattiva
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta la riscossione mediante l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 l. n. 689/1981 e s.m. e dell'art. 15 della l.r. n. 15/83 e s.m..
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