Contratti di solidarietà

 

Il Contratto di Solidarietà comporta, a seguito di uno specifico accordo aziendale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, una riduzione dell'orario di lavoro di parte o tutti i dipendenti dell'azienda interessata e della relativa retribuzione, che è, in parte, indennizzata. Ci sono due tipi di CDS: difensivo, quando la riduzione di orario è finalizzata ad evitare licenziamenti di personale; espansivo, quando la riduzione di orario è finalizzata all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.
 

Il contratto di solidarietà può interessare:

  • le imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS, per i cui dipendenti è prevista un'integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa. In questo caso la relativa domanda va presentata al Ministero del Lavoro, che provvede all'emanazione del decreto di concessione;
  • le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che sottoscrivono con le organizzazioni sindacali accordi per la riduzione dell'orario di lavoro, principalmente al fine di evitare licenziamenti, per i cui dipendenti è previsto un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Analogo contributo spetta all'impresa. In questo caso la domanda va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, mentre il decreto di concessione viene emanato dal Ministero del Lavoro.

 

Il contratto di solidarietà deve contenere alcuni elementi necessari:

1. data di stipula del contratto;

2. esatta individuazione delle parti stipulanti;

3. contratto collettivo applicato;

4. orario di lavoro e sua articolazione;

5. data dell'apertura della procedura di mobilità (se l'accordo è intervenuto nel corso

della stessa) e numero degli esuberi dichiarati;

6. quantificazione del personale in esubero risultante al momento della stipula

dell'accordo;

7. motivazioni e cause che hanno determinato l'esubero di personale;

8. data di decorrenza del contratto di solidarietà;

9. durata del contratto di solidarietà;

10. forma di riduzione dell'orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile);

11. articolazione puntuale della riduzione;

12. parametrazione sull'orario medio settimanale;

13. indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell'orario;

14. possibili deroghe all'orario concordato;

15. misure ipotizzate dalle parti stipulanti finalizzate ad agevolare il mantenimento della

base occupazionale.

In linea di massima la riduzione di orario non può essere superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale.

 

Recentemente il Jobs act  (Legge n. 183/2014) ha previsto una serie di deleghe al Governo per l'emanazione di decreti su vari aspetti del mercato del lavoro, incluso quello degli ammortizzatori sociali, per cui le informazioni sopra riportate potrebbero subire modifiche con l'emanazione dei suddetti decreti e saranno aggiornate, se necessario.

 


SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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