A tutti i Piani e Programmi da sottoporre a procedura di VAS o Verifica di assoggettabilità a VAS, disciplinate nel Titolo II Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, si applicano le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale, 29 luglio 2022, n. 756 e quelle ulteriori, per gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, della Delibera di Giunta Regionale, dicembre 2022, n. 1327. Per la consultazione di tali atti si rinvia al link: https://www.va.regione.umbria.it/vas. Allo stesso link è disponibile la modulistica da utilizzare per l’avvio dei relativi procedimenti.
Nel caso in cui l’intervento proposto comporti una Variante allo strumento urbanistico vigente comunale, in applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, preliminarmente a tutti gli altri adempimenti necessari per l’approvazione/autorizzazione dell’intervento stesso, occorre attivare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni di cui alle Delibere sopra citate.
Per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR) e per le Varianti allo strumento urbanistico conseguenti a interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101., è stabilito l’obbligo di “valutazione di conformità al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) in riferimento all’art. 17 del Reg. UE 2020/852. In tal caso valgono le seguenti disposizioni:
- nell’ambito di procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, in aggiunta alle informazioni e dati necessari per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’Allegato I Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, contiene una sezione, resa in forma esplicita, in cui è riportata la “valutazione di conformità al principio DNSH”. La sezione deve dare conto del fatto che il piano o programma non arreca danno significativo ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del Reg. UE 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”).
- nell’ambito di procedura di VAS, il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006, in aggiunta alle informazioni e dati necessari per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente secondo i criteri dell’Allegato VI Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, contiene una sezione, resa in forma esplicita, in cui è riportata la “valutazione di conformità al principio DNSH”. La sezione deve dare conto del fatto che il piano o programma non arreca danno significativo al alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del Reg. UE 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”). Particolare attenzione andrà riservata alla completezza degli aspetti analizzati per gli Obiettivi Ambientali relativi allo “adattamento e alla “mitigazione dei Cambiamenti Climatici” e alla “Economia circolare”.
- nel caso in cui il piano/programma non sia da sottoporre a VAS o Verifica di assoggettabilità a VAS, rimane comunque l’obbligo, per il Proponente, di effettuare la “valutazione di conformità al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) in riferimento all’art. 17 del Reg. UE 2020/852
Per la redazione della relazione DSNH si vedano le istruzioni al link: https://www.regione.umbria.it/ambiente/linee-guida-dnsh
NOTA: a partire dal 1 gennaio 2023, ai sensi del Decreto M.I.S.M. 10 ottobre 2022, l’obbligo del rispetto dei livelli minimi di prestazione ambientale e dei parametri di sostenibilità minimi previsti dal principio DNSH di cui al regolamento (UE) n. 2020/852, è esteso a tutti gli interventi di competenza dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche., anche diversi da quelli finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101. Pertanto, nel caso questi interventi comportino una variante allo strumento urbanistico vigente comunale e, in applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, sia attivato un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, valgono le disposizioni sopra riportate circa la necessità di integrazione del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS con una sezione, resa in forma esplicita, in cui è riportata la “valutazione di conformità al principio DNSH”.