Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ha assunto la sua denominazione in forza del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, che detta disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Il Fondo ha la finalità di dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
In tale quadro, le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti infrastrutturali strategici - sia di carattere materiale sia di carattere immateriale - di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi, funzionalmente connessi per consistenza progettuale ovvero realizzativa, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.
L'articolazione pluriennale del Fondo, coerente con quella della programmazione dei Fondi Europei, è volta a garantire l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse, tenendo conto della programmazione degli interventi finanziati con risorse ordinarie.
L'art. 1, comma 6, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014,art. , comma 6 e seguenti), ha determinato in 54,810 miliardi di euro la dotazione aggiuntiva del FSC per il periodo di programmazione 2014 - 2020, disponendo altresì che l'80% di tale importo, pari a 43,848 miliardi di euro, fosse iscritto in bilancio con la Legge di cui sopra.
La medesima disposizione, nel contempo, ha indicato la nuova chiave di riparto delle risorse tra le aree territoriali del Paese, assegnando al Mezzogiorno l'80 per cento dell'importo complessivo, per un valore conseguentemente pari a 35,078 miliardi di euro, e 8,770 miliardi al Centro-Nord.
La norma prevede che il Ministro per la Coesione Territoriale sottoponga, previa intesa conseguita in sede di Conferenza Unificata, al CIPE una proposta di riparto programmatico delle risorse fra le Amministrazioni interessate e che una quota di essa sia destinata al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica dei siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
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