Autorizzazioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
La Regione ha competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private.

 

 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1315 del 13/12/2023 è stato approvato il regolamento regionale 15 dicembre 2023 n.9 "Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. 

Il suddetto regolamento regionale prevede una nuova modulistica per le istanze da presentare: i modelli sono scaricabili come allegati nella sezione "Modulistica".

 

Con deliberazione regionale n.1698 del 29/12/2011 è stato approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

 

 

ADEGUAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA

 

Il regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera), così come modificato e integrato dal regolamento regionale 25 gennaio 2023, n. 1 (Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera)) nonché dal regolamento regionale 5 luglio 2023, n. 3, e dal regolamento regionale 11 aprile 2024, n. 4, stabilisce, all’articolo 6, che:

 

“1. Le strutture di cui al presente regolamento, già autorizzate ai sensi dell'art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento regionale n. 6/2017 ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento stesso, si adeguano ai requisiti aggiuntivi entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. A tal fine trasmettono  , a partire dal 1 marzo 2024,[7]  le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti aggiuntivi.

1-bis. Per le strutture di cui all'Allegato F) (Requisiti delle strutture per persone con dipendenze patologiche) il termine di cui al comma 1 è prorogato di dodici mesi.

2. [omissis].

3. La verifica del possesso dei requisiti aggiuntivi per le strutture tenute all'adeguamento è effettuata dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Le strutture continuano a funzionare fino alla conclusione delle procedure di verifica.

4. Qualora, dalle verifiche di cui al comma 3, emergano carenze nell'adeguamento, la struttura regionale competente procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del regolamento regionale 6/2017. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, le autorizzazioni già concesse sono revocate.

4-bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le tariffe per le strutture di cui al presente regolamento entro il 21 aprile 2024. Qualora la Giunta non ottemperi entro tale termine, il termine di cui al comma 1 è prorogato sino ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore delle tariffe.”

 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 22/05/2024 sono state definite le tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali. La DGR 465/2024, tra l’altro, dispone:

“5. di stabilire che le tariffe riportate in appendice all’Accordo di cui al punto 1 si applicano agli accordi contrattuali (convenzioni), di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e Umbria 2 con gli enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, secondo le modalità, i criteri e i tempi indicati nel medesimo Accordo;

[…] 7. dato atto che il comma 1 dell’art. 6 del r.r. 2/2022 dispone che le strutture sociosanitarie (ad esclusione di quelle per le dipendenze patologiche, per le quali si applica il comma 1-bis art. 6) devono trasmettere dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti aggiuntivi entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe (comma 4-bis art. 6), si precisa che:

a. le dichiarazioni sostitutive devono essere trasmesse all’attenzione del Dirigente del Dipartimento Igiene e prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio e p.c. al Dirigente del Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR della Regione Umbria, anche utilizzando l’apposito modello disponibile presso la pagina del sito internet istituzionale https://www.regione.umbria.it/salute/autorizzazioni;

b. alle verifiche di cui al comma 3 dell’art. 6, con particolare riferimento ai termini e alle procedure conseguenti, si applicano i commi 3, 5 e seguenti dell’art. 7 del r.r. 9/2023;

c. ai fini dell’attestazione di cui al comma 3 dell’art. 6 le Aziende USL possono eseguire verifiche documentali o da remoto, o una combinazione delle due modalità, previa acquisizione della documentazione necessaria a comprovare il conseguimento dei requisiti aggiuntivi;

8. di stabilire che all’esito del procedimento di cui al punto 7, successivamente al rilascio della conseguente autorizzazione all’esercizio, le Aziende USL applicano le tariffe di cui al punto 1 imputando gli importi ivi indicati alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura sociosanitaria ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del r.r. 2/2022;”

 

I commi 3 e 5 dell’art. 7 del r.r. 9/2023 (Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie), relativo alle autorizzazioni all’esercizio, affermano:

“3. La domanda [di autorizzazione all’esercizio] è corredata dall’attestazione, resa dall’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, concernente il possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ovvero stabiliti da altre disposizioni vigenti, nonché degli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti da regolamenti regionali ai sensi dell’articolo 117 comma 2 della l.r. 11/2015. In caso di autorizzazione per attività svolte da una Azienda Unità Sanitaria Locale, l’istanza è presentata presso una diversa Azienda Unità Sanitaria Locale regionale.

4. [omissis]

5. Il servizio regionale, verificata l’ammissibilità dell’istanza, rilascia con provvedimento dirigenziale l’autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta.”

 

Il procedimento di adeguamento ai requisiti del rr 2/2022, pertanto, deve concludersi entro il termine massimo di 165 giorni.

Le nuove tariffe sono entrate in vigore il giorno 26/06/2024 con la pubblicazione dell’Accordo tariffe 2024 nel BUR 31 (anno 55°).

 

La scadenza per presentare le dichiarazioni di adeguamento ai requisiti del rr 2/2022 è il giorno 25 agosto 2024.

 

 

Ai fini della realizzazione e della compatibilità dei progetti si evidenziano: 

 

 

  • la DD. n. 304 del 12.01.2024 avente ad oggetto: "Piano strategico triennale dei fabbisogni di assistenza territoriale extra- ospedaliera per anziani non autosufficienti". Definizione procedure e criteri per la valutazione delle istanze di verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale.