Sono esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro (E01)
- Disoccupati, già precedentemente occupato, o familiare a carico con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni familiare a carico (E02). I soggetti disoccupati sono quei cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) una attività di lavoro dipendente ed abbiano presentato Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi delle normative vigenti e si trovino in attesa di nuova occupazione;
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico (E04)appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- invalidi civili con indennità di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
Hanno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
- i cittadini affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti previste dal decreto ministeriale n. 329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti…" e successive variazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dallo stesso decreto
- i cittadini affetti da malattie rare. Le malattie rare che danno diritto all'esenzione nella regione sono tutte quelle riconosciute a livello nazionale, integrate con un elenco di patologie ancora più rare (che per la loro stessa natura mettono in maggiore difficoltà i malati). riconosciute con specifica delibera dalla Regione Piemonte. Sul sito del Ministero della Salute è possibile consultare l'elenco delle malattie rare riconosciute a livello nazionale .
- Esenzioni per gravidanza. Decreto Ministeriale 10 settembre 1998.
- Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico prescrittore sull'impegnativa.
- Gli esami diagnostici legati al ricovero
Le prestazioni strettamente e direttamente correlate ad un ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla stessa struttura che esegue il ricovero sono esenti dal pagamento del ticket. Se invece il ricovero non avviene o avviene in una struttura differente rispetto a quella prevista, viene richiesto il pagamento del ticket per tutte le prestazioni che non sono finalizzate a un ricovero.
Sono esenti dal pagamento del ticket, anche, tutte le procedure messe in atto per il completamento del trattamento, come le visite post-ricovero chirurgico, asportazione suture, medicazioni, rimozione drenaggi o apparecchi gessati entro 30 giorni dalla dimissione.
Come usufruire dell'esenzione:
- Esenzione per patologia o invalidità
Nel caso degli aventi diritto all'esenzione per patologia o per invalidità è necessario rivolgersi al Distretto sanitario di appartenenza con la documentazione riguardante la patologia o l'invalidità; verrà consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.
Ricerca esenzioni ticket per malattie http://www.salute.gov.it/portale/temi/ricercaEsenzioniTicket.jsp
Con DGR 983 del 28/10/2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020, sono state prorogate fino al 31 gennaio 2021, tenuto conto delle difficoltà dei cittadini per recarsi negli uffici delle Asl e in modo da contenere al massimo i loro spostamenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Certificazione esenzione ticket da reddito (E01 - E02 - E03 -E04)
L'esenzione da reddito è indicata dal medico prescrittore che inserisce nella ricetta, al momento della prescrizione, il codice di riferimento rilevato dagli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai medici.
Se non sei inserito negli elenchi oppure ritieni che il codice di appartenenza sia errato dovrai presentare l'autocertificazione compilando il relativo modulo (MOD 1).
MODULO 1 - ESENZIONE TICKET PER REDDITO
MODULO 6 - RAVVEDIMENTO ESENZIONE REDDITO
Modalità di presentazione dell'autocertificazione:
a) tramite email inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
b) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
c) tramite posta ordinaria inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
d) tramite fax inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria al numero indicato dall'Azienda USL di assistenza;
e) online tramite l'apposita funzione resa disponibile al cittadino sul Sistema TS www.sistemats.it, utilizzando l'apposito lettore smart-card con la Tessera Sanitaria/CNS attivata o tramite SPID.
f) direttamente presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione sempre corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria;
Per indirizzi di posta, PEC, email, numeri di fax e sportelli dedicati consultare i siti aziendali
Validità del certificato
Le esenzioni per reddito hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Il certificato di esenzione ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo, va riemesso ogni anno in caso di sussistenza del diritto.
Per i bambini ha validità annuale con scadenza al 31 marzo dell'anno successivo e comunque non oltre il compimento del 6° anno di età.
Per gli assistiti che hanno un'assistenza temporanea in un'azienda diversa da quella di residenza, il certificato ha validità annuale con scadenza al 31 marzo dell'anno in successivo e comunque non oltre la data di scadenza dell'assistenza.
Con DGR 983 del 28/10/2020, tenuto conto delle difficoltà dei cittadini per recarsi negli uffici delle Asl e in modo da contenere al massimo i loro spostamenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la validità delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito in scadenza al 31 marzo 2020, che erano state già prorogate al 31 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021.
Tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020.
Gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, dell'eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute. Le Aziende USL sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate.