Riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale
 
  • Riconoscimento di conformità ai requisiti previsti dal Reg. CE n. 853/2004

 

 

Ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, art. 4, comma 2, gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Reg. 853/2004, possono operare solo previo riconoscimento.

Pertanto, le imprese del settore alimentare (OSA: operatore settore alimentare) che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovo prodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, collagene….) devono ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva, il riconoscimento  da parte  delle Autorità competenti per territorio (ACL) di conformità ai requisiti  specifici.

La Regione con DGR 1358 del 21.12.2022 avente per oggetto “Definizioni delle procedure di riconoscimento/registrazione/autorizzazione delle imprese  del settore alimentare e Sanità Pubblica veterinari ha stabilito, tra l’altro, in capo alle Aziende Sanitarie Locali la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento delle attività del settore alimentare nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell’ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base  delle specifiche  disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia.

Con la D.D. n. 2200 del 27.2.2023  la Regione ha fornito le nuove procedure per il rilascio del riconoscimento ed attività connesse degli stabilimenti ed impianti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da parte delle AA.SS.LL.  individuando il Servizio  di Igiene degli Alimenti di origine animale incaricato  al rilascio del riconoscimento condizionato della durata massima di sei mesi e successivamente all’emanazione del riconoscimento definitivo.

Tutti gli stabilimenti riconosciuti vengono inseriti, dalle AA.SS.LL. nel sistema informativo S.INTE.S.I. Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni), anagrafica nazionale, che all'atto del riconoscimento provvede all'assegnazione a ciascun stabilimento di uno specifico numero univoco.

Tale anagrafica è consultabile in rete sul sito del Ministero della Salute.

Le ASL provvedono inoltre all’inserimento nel Sistema anche di tutti gli eventuali  aggiornamenti (volture, ampliamento, etc.)

Il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Umbria acquisisce la documentazione inviata dalle AA.SS.LL e tiene un archivio aggiornato degli stabilimenti riconosciuti. Lo stesso nell’ambito degli Audit/verifica dell’efficacia su ACL può procedere alla verifica della corretta applicazione della procedura, prendere visione della documentazione originale e/o eseguire sopralluoghi

 

/documents/18/948651/S.O.+N.+3+al+BUR+n.+13+del+8.3.2023.pdf/aa6025d0-6848-4a94-9a75-e1e09164a51e

/documents/18/948651/DD+6262+del+9.6.2023+BUR+Umbria+-+Serie+Generale+-+n.+31.pdf/395009a7-e95a-492e-a26b-b44305bb3901

 

 

  • Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 852/2004

 

Ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, il riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria competente, deve essere acquisito dagli stabilimenti per:

  • la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514/1997;
  • la produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al D. Lgs. n. 111/1992;
  • la produzione, confezionamento, produzione e confezionamento, deposito all'ingrosso di semi, semi germogliati e germogli di cui al Reg. UE n. 210/2013.

L'autorità sanitaria competente per il rilascio del riconoscimento nella Regione Umbria è il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale. Il riconoscimento viene rilasciato dopo presentazione di istanza da inoltrare alla casella PEC direzionesanita.regione@postacert.umbria.it .

Le informazioni per la presentazione dell'istanza sono reperibili sul sito ufficiale della Regione Umbria, cliccando alla voce "procedimenti amministrativi", "Per le imprese"  (http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/semplificazione-amministrativa/i-procedimenti-amministrativi-regionali). 

  • Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009

 

Gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale   e  prodotti derivati non destinati al consumo umano, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, devono essere riconosciuti.

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto che intende esercitare le attività previste dall'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 deve presentare domanda di riconoscimento, come previsto dall'art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009, corredata della documentazione prevista, alla Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare, casella PEC direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.

Il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale effettua la verifica della conformità documentale dell'istanza di riconoscimento e l'ispezione presso la sede operativa dell'impresa (stabilimento) per l'accertamento dei requisiti strutturali specifici.

A seguito della I^ ispezione viene rilasciato il riconoscimento condizionato  che non può superare i sei mesi.

Per rilasciare il riconoscimento definitivo il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale, in collaborazione con il Servizio competente per territorio e per materia delle Az. Sanitarie, effettua un  secondo sopralluogo.

Per la descrizione del procedimento si può consultare il sito ufficiale della Regione Umbria, cliccando alla voce "procedimenti amministrativi", "Per le imprese" ( http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/semplificazione-amministrativa/i-procedimenti-amministrativi-regionali). 

Tutti gli stabilimenti riconosciuti sono inseriti, a cura del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale, nel sistema informativo S.INTE.S.I. Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni), anagrafica nazionale, che all'atto del riconoscimento provvede all'assegnazione a ciascun stabilimento di uno specifico numero univoco. Tale anagrafica è consultabile in rete sul sito del Ministero della Salute - aree tematiche: alimenti> temi e Professioni > sicurezza alimentare> stabilimenti e depositi> (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare&menu=stabilimenti).

 


Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare
Salvatore Macrì DVM PhD
Dirigente
Tel. 075 5045302

Modulistica


Normativa

D. G. R. n. 510/2007: Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative. Sicurezza alimentare Regione Umbria

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. (Rep. Atti n. 253/CSR del 17 dicembre 2009)

D. D. n. 4981/2013: Procedura riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, dell'attività di: produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514/1997 – produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al D.Lgs. n. 111/1992 – produzione, confezionamento, produzione e confezionamento, deposito all'ingrosso di semi, semi germogliati e germogli di cui al Reg. UE n. 210/2013

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui prodotti di origine animale)

D. G. R. n. 1070/2012: Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria