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Sociale
Il Piano sociale regionale è il principale atto di indirizzo con il quale la Regione detta ai Comuni, che hanno titolarità politica e gestionale nel settore delle politiche e dei servizi sociali, i criteri di riferimento per la programmazione. Sulla base della legge nazionale n. 328/2000 e della legge regionale n. 23/2007 il Piano sociale delinea l'assetto istituzionale per la programmazione e la gestione associata dei servizi ed interventi sociali territoriali, suddividendo il territorio in 12 Ambiti territoriali, ora definiti Zone sociali, cui spettano le funzioni in materia di politiche sociali.

 

La Regione, inoltre, istituisce, con Legge regionale del 29 luglio 2009 , n. 18, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con Legge del 18 ottobre del 2006, n. 13, l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con Legge regionale del 4 febbraio 2022, n°1 il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.



Per avere indicazioni e/o risposte ai propri bisogni, il cittadino può rivolgersi all'Ufficio della cittadinanza (UDC) che è un servizio sociale locale di primo livello situato nei diversi comuni del territorio. Sulla base della programmazione regionale i servizi territoriali dei comuni erogano azioni ed interventi a favore di diversi soggetti e in specifici settori.

FAMILY HELPER

Chiusura dei termini per la presentazione delle  domande di iscrizione all'elenco Family Helper

DOCUMENTI: DGR e Avviso

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Salute - Assistenza farmaceutica integrativa - Bersani

Vendita di farmaci nei esercizi commerciali - Decreto Bersani
La Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 fornisce indicazioni in merito all'attività di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

In particolare fornisce chiarimenti su:

  • tipologia di esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci;
  • modalità e orari di vendita al pubblico;
  • categorie di farmaci vendibili.

​La Regione Umbria al riguardo, con atto n. 1846 del 30 ottobre 2006, attenendosi alle indicazioni ministeriali, ha precisato alcuni aspetti emanando il "Disciplinare per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali".

 

Successivamente con atto n. 94 del 22 gennaio 2007 è stato ribadito che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista ed inoltre sono state specificate alcune modalità operative per la vendita negli esercizi all'interno della grande distribuzione e gli esercizi esterni.

 

Gli esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), alla Regione Umbria, all'Azienda Sanitaria USL territorialmente competente ed al Comune in cui ha sede l'esercizio.

 

Tale COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' di inizio attività deve essere predisposta in conformità al modello disponibile nella sezione a lato. 


Direzione regionale Salute e Welfare
Direttrice Dott.ssa Daniela Donetti
Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia
Tel. Tel. 075 504 5257

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