Come sancito dallo Statuto regionale (art .16) la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.
Tali principi sono inseriti nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11: Testo unico in materia di sanità e servizi sociali con la quale la Regione riconoscendo le attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza la funzione per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato), istitutiva del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato è stata abrogata, a decorrere dal 30 aprile 2015, dall'art. 410, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11: testo unico in materia di sanità e servizi sociali.
La disciplina del volontariato è inserita nel richiamato testo unico al titolo XI, capo I, sezione I (Organizzazioni di volontariato), artt. 369-386.
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come "Codice del Terzo Settore". Complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l'impresa sociale.
Ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."
Come stabilito dal Decreto Direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, dal 23 novembre 2011 ha avuto inizio il procedimento automatico di migrazione verso il RUNTS per gli enti già iscritti al Registro regionale del volontariato (non più operativo) e la possibilità di iscriversi per tutti gli altri Enti in possesso degli specifici requisiti, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n. 106.
Avvio del RUNTS - Determinazione dirigenziale 21 novembre 2021, n. 11865: "Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) - Avvio operatività - Procedimenti relativi alle iscrizioni delle ODV, Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso e altri Enti del Terzo settore."
L’iscrizione al RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al seguente link:
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/