Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 15 del 11-04-2018 é stata pubblicata la Sentenza n. 68 relativa al ricorso per legittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge Regione Umbria 21/01/2015 n. 1.
Con tale sentenza, tra l'altro, è stata dichiarata l'illegittimità dei seguenti articoli della Legge 1/2015 relativi alle competenze regionali in materia di normativa sismica:
Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge.
Si ricorda che ai sensi dell'art 136 della Costituzione Italiana
"Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione."
Pertanto La Sentenza della Corte Costituzionale produrrà i seguenti effetti dal 12 Aprile 2018.
Abrogazione Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge.
La Regione non ha più titolo per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità e per individuare i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale; vengono pertanto meno le previsioni di cui alle DGR 166, 167 e 168 del 20/2/2012.
Pertanto a partire dal 12 Aprile 2018 tutti gli interventi da realizzarsi in zona sismica di I e II categoria dovranno essere autorizzati ai sensi degli art. 202,203 L.R. 1/2015.
Tutte le varianti che verranno eseguite successivamente a tale data dovranno essere parimenti preventivamente autorizzate.
Gli interventi strutturali, individuati come privi di rilevanza ai sensi della DGR 166/2012 dovranno anch'essi essere preventivamente autorizzati.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 202 comma 2 relativamente agli interventi in zona sismica di 3 categoria individuati alle lettere a-b-c.
Poiché la giurisprudenza ritiene che le sentenze della Corte Costituzionale producano l'abrogazione della norma dichiarata incostituzionale e non la sua nullità, si ritiene che potranno essere ancora depositate varianti non sostanziali prima della fine dei lavori relative a lavori in variante eseguiti prima del 12 Aprile 2018 il cui progetto era stato consegnato al committente prima di tale data in ottemperanza alle indicazioni della D.G.R. 168 del 20/2/2012.
Potranno inoltre essere ritenuti validi, nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", di cui all'art. 250, comma 1, lett. a) della L.R. 1/2015 eseguiti prima del 12 Aprile 2018 ed i relativi Certificati di rispondenza di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. n. 1378/2015 (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08), redatto in carta semplice dal Direttore dei lavori, e conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.
Riferimenti normativi:
Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate"
Art. 250 (Atti di indirizzo in materia sismica)
1. La Giunta regionale, con proprio atto:
a) individua gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
b) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
c) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale;
Normativa
DGR 596 del 16 luglio 2020 in pubblicazione BUR 29 luglio 2020
Trasmissione D.G.R. 593 del 06-05-2019
D.G.R. 628 del 11-06-2018 -NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI