Il rilascio dei permessi di ricerca regionali è disciplinato dal capo I del Titolo II della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso, che ha per oggetto:
- lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o falde acquifere che si intende captare;
- la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
- la rimessa in pristino dello stato dei luoghi dei lavori di ricerca, se necessaria.
Il permesso non può essere accordato per un'area superiore a 200 ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi di ricerca purché non sia superato il limite dei 400 ettari.
Il permesso di ricerca ha validità fino a tre anni dal rilascio e può essere prorogato fino ad un massimo di un anno. Oltre per la scadenza del termine di durata, il permesso di ricerca cessa nei seguenti casi:
Il titolare del permesso di ricerca può richiedere, con istanza motivata, la sospensione del permesso di ricerca.
La Regione può sospendere d'ufficio il permesso di ricerca, per il tempo necessario, in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Il titolare di un permesso di ricerca versa a favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero perido di durata del permesso e un diritto annuo proporzionato all'estensione della superficie accordata in permesso.
Nelle specifiche sezioni di questa pagina è disponibile la modulistica per la presentazione dell'istanza, l'elenco dettagliato della documentazione da allegare, la normativa di riferimento.
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