Attività di Estetista
L'attività di estetista comprende (come definito all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1) tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Per esercitare l'attività di estetista è necessario conseguire un'apposita qualificazione professionale, la quale s'intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

  • Apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
  • Oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle condizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
  • Oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista, seguita dai corsi regionali di formazione teoria di cui al precedente punto.


L'attività di estetista è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia) del Comune competente per territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ed ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA (vedi modulistica a fianco riportata).

 

Sono subordinate al possesso dei requisiti di qualificazione professionale, previsti dalla legge 1/1990, l'attività di esercizio di lampade abbronzanti e l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione di unghie artificiali.
Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.


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