In questa pagina sono pubblicate informazioni utili per le segnalazioni di illeciti che rientrano nella protezione prevista dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
Per una corretta segnalazione si ricorda che…
Come fare una segnalazione interna al RPCT
Quali sono le tutele per il segnalante?
Consulta la normativa di riferimento
Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Amministrazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.
Sono ricompresi tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l’amministrazione, pur non avendo la qualifica di dipendenti.
Si possono segnalare le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) regionale possono essere segnalate solo le violazioni afferenti agli uffici della Giunta regionale.
Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri successivi;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell’allegato al d.lgs. 24/2023 citato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.
La segnalazione può riguardare una delle seguenti circostanze:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.
Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.).
Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.
Per una corretta segnalazione si ricorda che…
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.
La segnalazione, a norma della lett. c) dell’art. 2 del d.lgs. 24/2023, consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni, e può essere effettuata secondo tre canali alternativi.
Il primo è interno e la gestione è affidata al RPCT.
Poi c’è il ricorso al “canale esterno”, attivato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il terzo canale è quello della divulgazione pubblica, mediante il quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale tipologia di segnalazione ha carattere residuale ed eccezionale.
Come fare una segnalazione interna al RPCT
La Regione Umbria ha adottato il "Disciplinare delle misure della Regione Umbria - Giunta regionale per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali (DGR 1229/2024)" e si è dotata di una piattaforma informatica che mette a disposizione un canale interno per le segnalazioni in forma scritta.
La piattaforma, alla quale si accede dalla pagina iniziale del portale istituzionale e dal canale tematico “Anticorruzione” della Intranet, permette di inoltrare le segnalazioni direttamente ed esclusivamente al RPCT, previa registrazione, con garanzia di riservatezza.
Le modalità operative per inviare la segnalazione riportate nel disciplinare pevedono:
- piattaforma informatica;
- incontro diretto con il RPCT.
Quali sono le tutele per il segnalante?
1. Riservatezza
(Art. 4 del d.lgs. 24/2023 e Art. 12 del d.lgs. 24/2023)
L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
2. Divieto di ritorsioni
(Art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
Consulta la normativa di riferimento
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.
Disciplinare delle misure della Regione Umbria - Giunta regionale per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali
Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 13 novembre 2024.
Collegamento alla piattaforma regionale per la Segnalazione di illeciti.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza