Il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, stabilisce che la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria (MINIERE) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
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minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
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grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
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fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
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pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
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sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria (CAVE) la coltivazione:
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delle torbe;
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dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
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delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
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degli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.
Prima Versione Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 agosto 1927