ESPOSIVI PER USO CIVILE

Il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, stabilisce che la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo,  industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica,  si distinguono in due categorie: miniere e cave.

 

Appartengono alla prima categoria (MINIERE) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

  1. minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

  2. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

  3. fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

  4. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

  5. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

 

Appartiene alla seconda categoria (CAVE) la coltivazione:

  1. delle torbe;

  2. dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

  3. delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

  4. degli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

 

Prima Versione Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 agosto 1927 


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