Esercizi ricettivi all'aria aperta

Le strutture ricettive all'aria aperta previste dalla normativa vigente sono di tre diverse tipologie:

  • Campeggi
  • Camping-village
  • Villaggi turistici.

 

CAMPEGGI

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella I allegata alla legge regionale n. 23/2024, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

 

 

CAMPING - VILLAGE

I camping - village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

I camping - village sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella L allegata alla legge REGIONALE N. 23/2024, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.

 

 

VILLAGGI TURISTICI

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui alla Tabella I allegata alla legge regionale n. 23/2024 utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella M allegata alla legge regionale n. 23/2024, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.

Per strutture fisse si intendono quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.

Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto, fino a un massimo di due posti letto, nei locali adibiti a soggiorno. Le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla legge regionale n. 23/2024.

Le strutture ricettive all’aria aperta che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un’area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva “area glamping”.