Esercizi extralberghieri

COUNTRY HOUSE
Le Country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un minimo di 14 posti letto. Sono situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali; sono derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative (LR 8/2017, art. 18, comma 1).

Le Country house sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella B) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 1).

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Le Case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale, all'interno delle quali non possono esservi persone residenti. Nelle Case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande (LR 8/2017, art. 19, commi 1 e 2).

La gestione in forma imprenditoriale è organizzata e non occasionale ed è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di unità è pari o superiore a tre (LR 8/2017, art. 19, comma 4, lett. a). La classificazione è in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C) Sezione 1, RR n. 8/2018

La gestione in forma non imprenditoriale è consentita a coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari (LR 8/2017, art. 19, comma 4, lett. b). In questo caso le unità immobiliari mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione (LR 8/2017, art. 19, comma 5). La classificazione è in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C) Sezione 2, RR n. 8/2018

 

AFFITTACAMERE
Sono esercizi di Affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto (LR 8/2017, art. 20, c. 1).
Gli esercizi di Affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative (LR 8/2017, art. 20, c. 5).
Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza (LR 8/2017, art. 20, c. 4).

La gestione imprenditoriale è organizzata e non occasionale e l'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande (LR 8/2017, art. 20, c. 2, lett. a), e c. 3).
Gli esercizi di Affittacamere gestiti in forma imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D) – Sezione 1 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 3).

 

La gestione non imprenditoriale è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari e l'attività non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande (LR 8/2017, art. 20, c. 2, lett. b), e c. 3).

Gli esercizi di Affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D) – Sezione 2 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 3).

 

BED AND BREAKFAST
Il Bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Il soggetto titolare dell'attività di Bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura (LR 8/2017, art. 21, commi 1 e 2).
Gli esercizi di Bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative (LR 8/2017, art. 21, c. 4).

La gestione in forma imprenditoriale è svolta in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici (LR 8/2017, art. 21, c. 3, lett. a)).
Gli esercizi di Bed and breakfast gestiti in forma imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E) – Sezione 1 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 4).

La gestione in forma non imprenditoriale è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici (LR 8/2017, art. 21, c. 3, lett. b)).
Gli esercizi di Bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E) – Sezione 2 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 4).

 

CASE PER FERIE
Le Case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. (LR 8/2017, art. 22, c. 1)
Le Case per ferie sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella F) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 5).

 

CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'
Le Case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza della finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio (LR 8/2017, art. 23, c. 1).
Le Case religiose di ospitalità sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella F) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 5).

 

CENTRI SOGGIORNO STUDI
I Centri soggiorno studi sono esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata (LR 8/2017, art. 24, c. 1).
Sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati operanti nel settore della formazione (LR 8/2018, art. 24, comma 2).
I Centri soggiorno studi sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a 2 stelle (RR 8/2018, Tabella A), nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 6).

 

OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Sono Ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli. Negli Ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate (LR 8/2017, art. 25).
Gli Ostelli per la gioventù sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella G) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 7).

 

KINDERHEIMER – CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI
I Kindeheimer – centri di vacanza per ragazzi sono strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico (LR 8/2017, art. 26, comma 1).
Nei Kinderheimer possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico (LR 8/2017, art. 26, commi 2 e 3).
I Kindeheimer sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella G) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 7).

 

RIFUGI ESCURSIONISTICI
I Rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. Sono gestite da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati. (LR 8/2017, art. 27).
Devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per gli Ostelli, con la sola eccezione del locale soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande (RR 8/2018 – Tabella H).
I Rifugi escursionistici sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella H) allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 7).

 

AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE
La disciplina degli Agriturismi e delle Fattorie didattiche è individuata nella legge regionale n. 12/2015 e nel Regolamento regionale n. 1/2019.
Informazioni di dettaglio per l'apertura e la gestione di tali attività sono disponibili al seguente link: http://www.regione.umbria.it/agricoltura/diversificazione-agriturismo-fattorie-didattiche-e-agricoltura-sociale.
La legislazione turistica regionale vigente annovera gli Agriturismi e le Fattorie didattiche tra gli esercizi extralberghieri e dispone che a tali tipologie di strutture ricettive, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia, si applicano le disposizioni della LR n. 8/2017 e dei relativi atti di attuazione (art. 28, c. 2, LR 8/2017).
Si precisa che sono soggetti alle disposizioni in materia di rilevazioni statistiche obbligatorie, previste nel programma Statistico Nazionale, gli Agriturismi e le Fattorie didattiche con pernottamento.

 

Classificazione e Riclassificazione 
La classificazione delle strutture ricettive extralberghiere avviene nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 2).
La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6).

Per Agriturismi e Fattorie didattiche la normativa speciale dispone che la classificazione abbia una durata di tre anni