L’attività di accoglienza turistica in strutture ricettive è disciplinata dalla legge regionale n. 23/2024, che individua diverse tipologie di ricettività turistica:
- esercizi alberghieri
- esercizi extralberghieri
- esercizi all'aria aperta
- residenze d'epoca
Gli immobili utilizzati per le strutture ricettive devono possedere la destinazione d’uso “turistico-ricettiva” di cui all’art. 155, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), ad eccezione degli Affittacamere, dei Bed and breakfast, degli Agriturismi e Fattorie didattiche e delle Residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale (LR n. 23/2024, art. 20).
Ad ogni struttura ricettiva inserita nella Banca dati regionale Turismatica viene assegnato il CIR - Codice Identificativo Regionale che, in attuazione dell’art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023, deve essere utilizzato per richiedere il corrispondente CIN – Codice Identificativo Nazionale, accedendo alla Banca Dati del Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) e compilando la scheda con i dati richiesti.
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici o paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 6, del D.L. 145/2023. In caso di inosservanza di tali disposizioni, nonché in caso di strutture ricettive prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023
La Responsabile
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