Come si esercita: presentazione della richiesta
La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 dev'essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ha l'obbligo di pronunciarsi; è gratuita; non dev'essere motivata e può essere redatta utilizzando l'apposito modello, da inviare tramite:
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posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: regione.giunta@postacert.umbria.it ;
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posta elettronica all'indirizzo: responsabiletrasparenza@regione.umbria.it ;
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posta ordinaria inviando la richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci n. 96 – 06121 Perugia;
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consegna manuale al protocollo generale.
Responsabile del procedimento
È il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott.ssa Mirella Castrichini..
Conclusione del procedimento
Entro 30 giorni l'amministrazione verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e in caso di esito positivo:
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pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale;
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informa il richiedente circa l'avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.
Titolare del potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta del responsabile del procedimento per l'accesso civico il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo dott.ssa Fabiola Marsilio, Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale ad interim, tel. 075 5045294, e-mail fmarsilio@regione.umbria.it.
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico
Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Link utili
Documenti
Registro degli accessi
(1 gennaio 2023 - 30 settembre 2024)
Grafico anno 2023 - esito delle istanze
Grafico anno 2023 - tempi di risposta
Grafico anno 2023 - tipologie di accesso
Registro degli accessi
(1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2022)
Grafico anno 2022 - esito delle istanze
Grafico anno 2022 - tempi di risposta
Grafico anno 2021 - esito delle istanze