Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Come si esercita: presentazione della richiesta

La richiesta, sempre firmata, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; è gratuita; non dev'essere motivata; può essere redatta utilizzando l'apposito modello e può essere presentata al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

  • tramite posta elettronica certificata (Pec): regione.giunta@postacert.umbria.it ;

  • posta elettronica all'indirizzo: urp@regione.umbria.it oppure al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'accesso (gli indirizzi di posta elettronica regionali sono pubblicati nella sezione Uffici);

  • posta ordinaria inviando la richiesta alla Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci n. 96 – 06121 Perugia

  • consegna manuale al protocollo generale.

 

Responsabile del procedimento per l'accesso civico generalizzato

È il responsabile del Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'accesso.

 

Eventuale individuazione di controinteressati

Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

 

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Esclusioni e limiti all'accesso civico individuate dalla legge

L'accesso civico è rifiutato quando è necessario tutelare interessi pubblici inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;

  • sicurezza nazionale;

  • difesa e questioni militari;

  • relazioni internazionali;

  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;

  • regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è rifiutato anche quando è necessario tutelare uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;

  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

  • la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Tutela in caso di mancata risposta o di diniego

In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico

Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.


Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Mirella Castrichini
Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 - Perugia
Tel. 075 5045675