Esercizi alberghieri

Gli esercizi alberghieri sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori e le tipologie previste dalla legge regionale n. 23/2024 sono quattro:

  • Alberghi
  • Alberghi diffusi
  • Villaggi-albergo
  • Condhotel

 

ALBERGHI
Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere e non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale

 

 

ALBERGHI DIFFUSI
sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla presenza di un edificio principale in cui sono presenti almeno il servizio di portineria e ricevimento e le sale ad uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati in cui possono essere situati altri servizi accessori generali. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro almeno di pari livello.

 

 

VILLAGGI-ALBERGO:
sono strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

 

 

 CONDHOTEL

Sono strutture ricettive composte da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’art. 31 del decreto-legge n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, e dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13.

 

 

Classificazione
Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla legge regionale n. 23/2024, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

Gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e i condhotel non possono avere una classificazione inferiore alle tre stelle.

Le dipendenze degli alberghi devono avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

 

 

Posti letto e letto aggiunto
Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla legge regionale n. 23/2024.
Negli esercizi alberghieri classificati a quattro, cinque e cinque stelle lusso le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla legge regionale n. 23/2024.

Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

 

Suite
Le suites sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.